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(
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 2 giugno 1982
)
Articolo 1.
Casi di non
punibilità.
Non sono
punibili coloro che, dopo aver commesso, per finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale,
uno o più fra i reati previsti dagli articoli 270, 270-bis,
304, 305 e 306 del codice penale e, salvo quanto previsto
dal terzo comma del presente articolo e dal secondo comma
dell'articolo 5, non avendo concorso alla commissione di
alcun reato connesso all'accordo, all'associazione o alla
banda, prima della sentenza definitiva di condanna
concernente i medesimi reati:
a.
disciolgono o, comunque,
determinano lo scioglimento dell'associazione o della banda;
b.
recedono
dall'accordo, si ritirano dall'associazione o dalla banda,
ovvero si consegnano senza opporre resistenza o abbandonando
le armi e forniscono in tutti i casi ogni informazione sulla
struttura e sull'organizzazione della associazione o della
banda.
Non sono
parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che
sia compiuta l'esecuzione dei reati per cui l'associazione o
la banda è stata formata.
Non sono
altresì punibili:
a.
sussistendo le condizioni di cui
al primo comma, coloro che hanno commesso i reati connessi
concernenti armi, munizioni od esplosivi, fatta eccezione
per le ipotesi di importazione, esportazione, rapina e
furto, i reati di cui ai capi II, III e IV del titolo VII
del libro II del codice penale, i reati di cui agli articoli
303 e 414 del codice penale, nonché il reato di cui
all'articolo 648 del codice penale avente per oggetto armi,
munizioni, esplosivi, documenti;
b. coloro
che hanno commesso uno dei reati previsti dagli articoli
307, 378 e 379 del codice penale nei confronti di persona
imputata di uno dei delitti indicati nel primo comma, se
forniscono completa informazione sul favoreggiamento
commesso.
La non punibilità è dichiarata con sentenza del giudice del
dibattimento, previo accertamento della non equivocità ed
attualità della condotta di cui al primo e al secondo comma.
Nei
confronti di chi, avendo commesso uno dei reati previsti nel
primo e nel terzo comma, prima che a suo carico sia stato
emesso ordine o mandato di cattura o sia stato comunque
iniziato procedimento penale, si presenti spontaneamente
all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria e tenga
uno dei comportamenti previsti dal primo e dal secondo
comma, l'ordine o il mandato di cattura non deve essere
emesso, ma possono essere imposti obblighi o divieti
previsti dalla legge e ritenuti necessari per assicurare il
controllo della condotta, la disponibilità alle richieste
dell'autorità giudiziaria e la presenza al dibattimento. Se
è violato anche uno solo degli obblighi o dei divieti, il
pubblico ministero o il giudice emette l'ordine o il mandato
di cattura.
Non si
applicano gli articoli 308 e 309 del codice penale.
Articolo 2.
Attenuante
per i reati per finalità di terrorismo e di eversione in
caso di dissociazione.
Salvo
quanto disposto dall'articolo 289-bis del codice penale, la
pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione
da quindici a ventuno anni e le altre pene sono diminuite di
un terzo, ma non possono superare, in ogni caso, in quindici
anni per gli imputati di uno o più reati commessi per
finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento
costituzionale i quali, tenendo, prima della sentenza
definitiva di condanna, uno dei comportamenti previsti
dall'articolo 1, commi primo e secondo, rendano, in
qualsiasi fase o grado del processo, piena confessione di
tutti i reati commessi e si siano adoperati o si adoperino
efficacemente durante il processo per elidere o attenuare le
conseguenza dannose o pericolose del reato o per impedire la
commissione di reati connessi a norma del numero 2
dell'articolo 61 del codice penale.
Quando
ricorrono le circostanze di cui al precedente comma non si
applica l'aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.
Articolo 3.
Attenuanti
per reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione
in caso di collaborazione.
Salvo
quanto disposto dall'articolo 289-bis del codice penale, per
i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordinamento costituzionale la pena dell'ergastolo è
sostituita da quella della reclusione da dieci a dodici anni
e le altre pene sono diminuite della metà, ma non possono
superare, in ogni caso, i dieci anni, nei confronti
dell'imputato che, prima della sentenza definitiva di
condanna, tiene uno dei comportamenti previsti dall'articolo
1, primo e secondo comma, rende piena confessione di tutti i
reati commessi e aiuta l'autorità di polizia o l'autorità
giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la
individuazione o la cattura di uno o più autori di reati
commessi per la medesima finalità ovvero fornisce comunque
elementi di prova rilevanti per l'esatta ricostruzione del
fatto e la scoperta degli autori di esso.
Quando i
comportamenti previsti dal comma precedente sono di
eccezionale rilevanza, le pene sopraindicate sono ridotte
fino ad un terzo.
Quando
ricorrono le circostanze di cui ai precedenti commi non si
applicano gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 15 dicembre
1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1980, n. 15.
Articolo 4.
Concorso di
pene.
Quando
contro la stessa persona sono state pronunciate più sentenze
di condanna per reati diversi, per ciascuno dei quali siano
state applicate le disposizioni degli articoli 2 e 3, non si
applica l'articolo 80 del codice penale e la pena da
irrogare si determina aggiungendo alla pena più grave una
pena pari alla quinta parte di ciascuna delle pene inflitte
per gli altri reati fino ad un massimo complessivo di sedici
anni nel caso in cui per tutti i reati è stata applicata una
delle attenuanti previste dall'articolo 3 e di ventidue anni
negli altri casi.
Per le pene
accessorie si applica l'articolo 79 del codice penale.
Se le
condanne sono state pronunciate da giudici diversi, provvede
il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato
la condanna più grave o, in casi di pari gravità, presso il
giudice che ha pronunciato l'ultima condanna.
Si
applicano il secondo, il terzo e quarto comma dell'articolo
582 del codice di procedura penale.
Articolo 5.
Tentativo e
delitti di attentato.
Per i
delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordinamento costituzionale non è punibile colui che,
avendo compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a
commettere il delitto, volontariamente impedisce l'evento e
fornisce comunque elementi di prova rilevanti per l'esatta
ricostruzione del fatto e per la individuazione degli
eventuali concorrenti.
Se il
colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241,
276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale
coopera efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da
lui commessi sono diretti soggiace soltanto alla pena per
gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un
reato diverso.
Quando il
giudice fondatamente ritiene che ai sensi dei precedenti
commi può essere dichiarata la non punibilità, non deve
essere emesso l'ordine o il mandato di cattura nei confronti
di chi si presenta spontaneamente all'autorità di polizia o
all'autorità giudiziaria e può essere concessa la libertà
provvisoria, anche in istruttoria. In entrambi i casi
possono essere imposti gli obblighi o i divieti di cui al
penultimo comma dell'articolo 1.
Non si
applica l'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.
625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1980, n. 15.
Articolo 6.
Libertà
provvisoria.
Fuori dei
casi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre
1979, n. 625 (3), convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, all'imputato di reato
commesso per finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordinamento costituzionale al quale è stata
riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma
dell'articolo 3 può essere concessa la libertà provvisoria
con la sentenza di primo grado o anche successivamente
quando, tenuto conto della sua personalità, anche desunta
dalle modalità della condotta, nonché dal comportamento
processuale, il giudice possa fondatamente ritenere che si
asterrà dal commettere reati che pongano in pericolo le
esigenze di tutela della collettività.
L'imputato
che ha ottenuto la libertà provvisoria ai sensi del comma
precedente può ottenere lo stesso beneficio in relazione ad
altri reati per i quali sia pendente separato procedimento.
Se è stata già emessa sentenza di condanna, la libertà
provvisoria può essere concessa solo se l'imputato tiene uno
dei comportamenti previsti dall'articolo 3. Sulla
concessione della libertà provvisoria decide il giudice
competente per il procedimento.
Agli
imputati dei reati indicati nell'articolo 1, la libertà
provvisoria può essere concessa anche in istruttoria, quando
il giudice, tenuto conto del comportamento processuale
comprovante l'avvenuta dissociazione, ritenga fondatamente
che possa essere dichiarata la non punibilità alle
condizioni stabilite nel detto articolo.
Articolo 7.
Sospensione
condizionale della pena.
Nei casi
previsti dagli articoli 2 e 3, fermo restando quanto
disposto dagli articoli 164, primo, secondo e terzo comma,
165, 166 e 168 del codice penale, il giudice, nel
pronunciare sentenza di condanna a pena detentiva non
superiore a quattro anni e sei mesi, se il reato è stato
commesso dal minore degli anni diciotto, a quattro anni, se
il reato è stato commesso da persona in età inferiore ad
anni ventuno o superiore ad anni settanta, ed a tre anni e
sei mesi in ogni altro caso ovvero a pena pecuniaria che,
sola o congiunta alle dette pene detentive e convertita a
norma di legge, priverebbe della libertà personale per un
tempo non superiore a quello sopra rispettivamente indicato,
può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per
il termine di dieci anni se la condanna è per delitto e di
cinque anni se la condanna è per contravvenzione.
La
sospensione condizionale può essere concessa una seconda
volta purché la pena da infliggere, cumulata con quella
irrogata nella condanna precedente, non superi i limiti
indicati nel primo comma.
Articolo 8.
Liberazione
condizionale.
In deroga
alle disposizioni dell'articolo 176 del codice penale, il
condannato a pena detentiva per uno o più reati per i quali
gli sia stata riconosciuta una delle circostanze attenuanti
previste dagli articoli 2 e 3, che durante l'esecuzione
della pena abbia tenuto un comportamento tale da far
ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla
liberazione condizionale se ha scontato metà della pena
inflittagli.
La
disposizione di cui al comma precedente si applica anche se
la condanna è intervenuta prima dell'entrata in vigore della
presente legge e il condannato ha tenuto uno dei
comportamenti previsti dall'articolo 3.
Per la
concessione della liberazione condizionale di cui ai
precedenti commi è competente la corte d'appello nel cui
distretto è compreso il giudice che ha pronunciato l'ultima
sentenza di condanna.
Articolo 9.
Revoca
della liberazione condizionale.
La
liberazione condizionale prevista dall'articolo precedente è
revocata in ogni tempo se la persona liberata commette
successivamente un delitto non colposo per il quale la legge
prevede la pena della reclusione superiore nel massimo ai
quattro anni ovvero se risulti che la liberazione
condizionale è stata ottenuta a mezzo di dichiarazioni di
cui sia stata giudizialmente accertata falsità
La Corte costituzionale con
sentenza 17-23 maggio 1995, n. 189 (Gazz. Uff. 31 maggio
1995, n. 23, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art.9,
sollevata, in riferimento agli artt.3 e 27, terzo comma,
della Costituzione.
Articolo 10.
Decadenza
dei benefici.
Quando
risulta che le cause di non punibilità previste dagli
articoli 1 e 5 e le attenuanti previste dagli articoli 2 e 3
sono state applicate per effetto di false o reticenti
dichiarazioni è ammessa la revisione della sentenza a
domanda del procuratore generale presso la corte di appello
nel cui distretto la sentenza stessa è stata pronunciata, o
del procuratore generale presso la Corte di cassazione,
d'ufficio o su richiesta del Ministro di grazia e giustizia.
Il giudice
può infliggere una pena più grave per specie o quantità e
revocare i benefici concessi.
Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste
dal capo III del titolo III del libro III del codice di
procedura penale.
Quando le
circostanze di cui al primo comma emergono prima che la
sentenza sia divenuta irrevocabile, gli atti vengono
trasmessi al pubblico ministero presso il giudice di primo
grado, per la rinnovazione del giudizio.
Articolo 11.
Disposizione interpretativa.
All'espressione "eversione dell'ordine democratico" usata
nelle disposizioni di legge precedenti alla presente,
corrisponde, per ogni effetto giuridico, la espressione
"eversione dell'ordinamento costituzionale".
Articolo 12.
Limiti di
applicabilità.
Le
disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 si
applicano solo a reati che siano stati commessi o la cui
permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purché i
comportamenti cui è condizionata la loro applicazione
vengano tenuti entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore della presente legge (1/a).
(1/a) Il termine di 120 giorni è
stato prorogato di altri 120 giorni dal D.L. 1° ottobre
1982, n. 695 (Gazz. Uff. 2 ottobre 1982, n. 272), convertito
in legge con L. 29 novembre 1982, n. 882 (Gazz. Uff. 1°
dicembre 1982, n. 330). Il predetto D.L. è entrato in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Articolo 13.
Entrata in
vigore
La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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