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(coordinato e modificato dalla legge di conversione n.
15/1980)
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 1979 n.
342)
Il
Presidente della Repubblica
Visto l'art.77
della Costituzione;
Ritenuta la
necessità e l'urgenza di adottare misure per la tutela
dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica;
Vista la
deliberazione del consiglio dei ministri del 14 dicembre
1979;
Sulla
proposta del presidente del consiglio dei ministri, di
concerto con i ministri di grazia e giustizia e dello
interno;
Emana il
seguente decreto:
Art. 1.
Per i
reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dallo
ergastolo, la pena é aumentata della metà, salvo che la
circostanza sia elemento costitutivo del reato.
Quando
concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per
primo l'aumento di pena previsto per la circostanza
aggravante di cui al comma precedente.
Quando la
circostanza aggravante prevista dal primo comma concorre con
una o più circostanze attenuanti, non sono applicabili le
disposizioni dell' art.69 del codice penale, nemmeno
rispetto ad altre eventuali circostanze aggravanti, e la
diminuzione di pena si opera sulla pena conseguente
all'applicazione delle circostanze aggravanti.
Art. 2.
Dopo l'art.279
del codice penale é aggiunto il seguente:
"Art.280 -
attentato per finalità terroristiche o di eversione. -
chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità
di una persona, é punito, nel primo caso, con la reclusione
non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la
reclusione non inferiore ad anni sei.
Se
dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una
lesione grave, si applica la pena della reclusione non
inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave,
si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni
dodici.
Se i
fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro
persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie
ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle
loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.
Se dai
fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della
persona si applicano, nel caso di attentato alla vita,
l'ergastolo e, nel caso di attentati alla incolumità, la
reclusione di anni trenta.
Le
circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze
aggravanti previste nel secondo e quarto comma non possono
essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
Art. 3.
Dopo
l'art. 270 del codice penale è aggiunto il seguente:
"Art.
270-bis - (Associazioni con finalità di terrorismo e di
eversione dell'ordine democratico).
Chiunque
promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che
si propongono il compimento di atti di violenza con fini di
eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione
da sette a quindici anni.
Chiunque
partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da
quattro a otto anni".
Art. 4.
Per i
delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'art.
289-bis del codice penale, nei confronti del concorrente
che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che
l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori
ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e
l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per
l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena
dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da
dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un
terzo alla metà.
Quando
ricorre la circostanza di cui al comma precedente non si
applica l'aggravante di cui allo art.1 del presente decreto.
Art. 5.
Dopo l'art.448
del codice penale é aggiunto il seguente:
Fuori
del caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 del codice
penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso
per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine
democratico che volontariamente impedisce l'evento e
fornisce elementi di prova determinanti per l'esatta
ricostruzione del fatto e per l'individuazione degli
eventuali concorrenti.
Art. 6.
Quando,
nel corso di operazioni di polizia di sicurezza volte alla
prevenzione di delitti, se ne appalesi l'assoluta necessità
ed urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza
possono procedere al fermo di persone nei cui confronti, per
il loro atteggiamento ed in relazione alle circostanze di
tempo e di luogo, si imponga la verifica della sussistenza
di comportamenti ed atti che, pur non integrando gli estremi
del delitto tentato, possano essere tuttavia rivolti alla
commissione dei delitti indicati nell'art. 165-ter del
codice di procedura penale o previsti negli articoli 305 e
416 del codice penale.
Gli
ufficiali di pubblica sicurezza possono sottoporre il
fermato a perquisizione personale ed assumere sommarie
informazioni dal medesimo, osservate le disposizioni di cui
all'art.225-bis, secondo comma, del codice di procedura
penale.
Gli
ufficiali di pubblica sicurezza possono trattenere il
fermato per il tempo strettamente necessario in relazione
alle esigenze che hanno determinato il fermo e comunque non
oltre le quarantotto ore.ove gli indizi risultino infondati
il fermato é immediatamente liberato, altrimenti é tradotto
in carcere a disposizione del procuratore della repubblica.
In ogni
caso gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza devono
dare immediata comunicazione del fermo e della perquisizione
al procuratore della repubblica.
Entro le
quarantotto ore devono essere comunicati al procuratore
della repubblica i motivi che hanno determinato il fermo e
la perquisizione.
Il
procuratore della repubblica, ricevuta la comunicazione di
cui al comma precedente, nel caso in cui risultino fondati
gli indizi di cui al primo comma, convalida il fermo e la
perquisizione. Ove, emergano sufficienti indizi in ordine ad
uno o più delitti indicati nel primo comma dello art.238 del
codice di procedura penale , si applicano le disposizioni
del quarto e quinto comma dello stesso art.238.negli altri
casi il procuratore della repubblica dispone la liberazione
del fermato al più tardi entro quarantotto ore dalla
comunicazione di cui al comma precedente.
Il ministro
dell'interno ogni due mesi presenta al parlamento una
relazione sui fermi operati ai sensi del presente articolo.
Le
disposizioni del presente articolo si applicano per la
durata di un anno dall'entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 7.
Il
primo, il secondo, il terzo e il quarto comma dell'art. 238
del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti
"Anche
fuori dei casi di flagranza, quando vi é il fondato sospetto
di fuga, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o
della forza pubblica possono fermare le persone nei cui
confronti ricorrono sufficienti indizi di delitto per il
quale la legge stabilisce la pena non inferiore nel massimo
a sei anni di reclusione ovvero di delitto concernente le
armi da guerra o tipo guerra, i fucili a canna mozza, le
munizioni destinate alle predette armi o le materie
esplodenti.gli ufficiali possono trattenere i fermati per il
tempo necessario per i primi accertamenti, e comunque non
oltre le quarantotto ore, dopo i quali debbono far tradurre
i fermati nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali
se in queste ultime esiste la cella di isolamento.
L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo
o al quale il fermato é stato presentato deve darne notizia
senza ritardo e, comunque non oltre le quarantotto ore,
indicando il giorno, l'ora ed i motivi del fermo al
procuratore della repubblica, o, se il fermo avviene fuori
del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove
esso é stato eseguito.
Lo stesso
ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore
successive deve comunicare alla medesima autorità
giudiziaria i risultati delle sommarie indagini già svolte.
Il
procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere
immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se
riconosce fondato il ferma, lo convalida con decreto
motivato, al più tardi nelle quarantotto ore successive al
ricevimento della notizia prevista nel secondo comma. Del
decreto di convalida è data comunicazione all'interessato".
Art. 8.
Per i
delitti aggravati ai sensi dell'art. 1 del presente decreto
è sempre obbligatoria la cattura; per essi la libertà
provvisoria non può essere concessa quando sono punibili con
la pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni.
La
libertà provvisoria non può altresì essere concessa per i
delitti di cui all'art. 416 del codice penale e per quelli
indicati nell'art. 165-ter del codice di procedura penale,
in quanto per essi sia prevista la cattura obbligatoria.
Anche
nei casi previsti nei due commi precedenti la libertà
provvisoria può estere concessa se trattasi di persona che
si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi, che
non consentono le cure necessarie nello stato di detenzione,
nonchè quando il giudice ritenga che possa essere irrogata
una pena che rientri nei limiti della sospensione
condizionale o di una causa di estinzione della pena, tenuto
conto dell'eventuale carcerazione preventiva.
Nei casi
previsti dal comma precedente l'esecuzione dell'ordinanza
che concede la libertà provvisoria è sospesa durante il
termine per impugnare il provvedimento da parte del pubblico
ministero e durante il giudizio sull'impugnazione; la
scarcerazione è in ogni caso disposta qualora il giudice non
decida sull'impugnazione entra trenta giorni dalla data di
presentazione dei motivi. Il termine decorre nuovamente
quando, contro la decisione di appello, sia proposto ricorso
per Cassazione del pubblico ministero.
Art. 9.
Dopo il
primo comma dell' art.224 del codice di procedura penale é
aggiunto il seguente:
"Fuori
dei casi previsti dal comma precedente, quando si debba
procedere al fermo di polizia giudiziaria o all'esecuzione
di un provvedimento di cattura o di carcerazione nei
confronti di persona indiziata, imputata o condannata per
uno dei delitti indicati nell'art. 165-ter del codice di
procedura penale, ovvero per altri delitti aggravati per
finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine
democratico, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono
procedere, su autorizzazione anche telefonica del
procuratore della Repubblica, a perquisizioni domiciliari
anche per interi edifici o per blocchi di edifici, dove
abbiano fondato motivo di ritenere che si sia rifugiata la
persona ricercata o che si trovino cose da sottoporre a
sequestro o tracce che possono essere cancellate o disperse.
Nel corso di tali operazioni e fino alla loro conclusione
può essere, altresì, sospesa la circolazione di persone e di
veicoli nelle aree interessate.
Gli
ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di
particolare necessità e urgenza che non consentano di
richiedere il decreto di perquisizione ovvero
l'autorizzazione telefonica del magistrato competente,
possono ugualmente procedere alle operazioni di cui al comma
precedente dandone notizia, senza indugio, al procuratore
della Repubblica".
Art.10.
Al sesto
comma dell' art.272 del codice di procedura penale, si
aggiunge di seguito:
"Per i
delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico, nonchè per quelli previsti
dall'art. 416 del codice penale e per quelli indicati
nell'art. 165-ter del codice di procedura penale, i termini
di durata massima della custodia preventiva sono prolungati
di un terzo rispetto a quelli previsti dall'art. 272 del
codice di procedura penale".
Art. 11.
La
disposizione dell'articolo precedente si applica anche ai
procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 12.
All'ultimo
comma dell' art.28 della legge 22 maggio 1975, n.152 , é
aggiunto il seguente:
"Per i
reati commessi da ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza
per causa di servizio le eventuali misure restrittive della
libertà personale possono essere eseguite in una sezione
speciale di un istituto penitenziario o in un carcere
militare".
Art. 13.
Chiunque
compie presso uffici della pubblica amministrazione, ivi
compresi gli uffici postali, nonché presso aziende o
istituti di credito operazioni che comportano versamento,
riscossione o prelevamento di denaro per somma non inferiore
a l.20.000.000 deve essere identificato a cura del personale
degli uffici, delle aziende o degli istituti medesimi,
incaricato dell'operazione.
La data
dell'operazione, l'importo, le complete generalità di chi
effettua l'operazione e il documento di identificazione
devono risultare da apposito registro o da altra scrittura
formata anche a mezzo di sistemi elettrocontabili.
Le
scritture indicate nel comma precedente vanno conservate per
la durata di dieci anni.
Salvo che
il fatto costituisca un più grave reato, il contravventore
alle disposizioni precedenti é punito con l'arresto fino a
sei mesi o con l'ammenda da l.200.000 a l2.000.000.
Le
disposizioni del presente articolo entrano in vigore il
quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto.le
modalità della loro attuazione sono disciplinate dal
comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Art. 14.
L'ultimo
comma dell'art. 340 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Gli
atti previsti dai commi precedenti possono essere compiuti,
per delegazione, da ufficiali o agenti di polizia
giudiziaria per verificare indizi o accertare reati di
terrorismo o di eversione dell'ordine democratico nonchè di
criminalità organizzata".
Art. 15.
Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica
italiana e sarà presentato alle camere per la conversione in
legge.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella
raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
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